09/02/2021 - Carni suine trasformate, obbligatorio indicare il luogo di provenienza in etichetta
Sono in vigore le disposizioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 agosto 2020 (DM 6/8/2020) che rendono obbligatorio indicare il luogo di provenienza nelle etichette delle carni suine trasformate.
In particolare il Decreto impone di riportare in maniera leggibile (l’altezza dei caratteri non deve essere inferiore a 1,2 millimetri) le informazioni relative a:
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: 100% (nome del Paese)”. La dicitura “Origine 100% italiano” è quindi utilizzabile solo quando la carne proviene da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
Se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione Europea e/o da Paesi al di fuori dell’Unione Europea, l’indicazione di origine può apparire nella forma: “Origine: UE”, “Origine: extra UE”, “Origine: UE e extra UE”.
Le indicazioni di origine per le aziende PPL
In base alle disposizioni del DM 6/8/2020 le indicazioni di origine delle carni suine trasformate da riportare in etichetta – anche mediante timbro (a inchiostro indelebile) o con etichettatura aggiuntiva – per le aziende che aderiscono al progetto Piccole Produzioni Locali si riassumono nelle seguenti modalità:
Inoltre come previsto dal Reg. UE 1169/11, laddove un budello sia non commestibile, l’indicazione “budello non edibile” deve essere riportata sull’etichetta del prodotto.